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19/01/12 [50] Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche
la presente sentenza (par. IX - procedura civile), , si segnala per la

REPUBBLICA ITALIANA
IN  NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, presso la Corte di Appello di Firenze, composto dai magistrati:


Dr. Nicola Antonio Dinisi                                                            Presidente rel.
Dr. Edoardo Monti                                                                       Consigliere
Dr. Sandro Longo                                                                         Esperto
ha pronunciato la seguente


SENTENZA


nella causa civile iscritta al n. 1031/10 degli affari contenziosi civili, vertente tra:
AAA S.R.L., rappresentata e difesa dagli avv. L. Buffoni, A Cardone e D. De Grazia, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso il loro studio  in  Firenze, via Vittorio Emanuele II, 84           
                                                                                                   APPELLANTE 
Contro
COMUNITA’ MONTANA MEDIA VALLE DEL BBB, rappresentata e difesa dall’ avv. G. Conoscenti, come da procura in atti ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. G. Angotti, in Firenze, via Lorenzo il Magnifico, 83
                                             APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE 
E
COMUNE DI BAGNI DI LUCCA, rappresentato e difeso dall’avv. G. Iacopetti, come da procura in atti e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Appello di Firenze
                                              APPELLATO - APPELLANTE INCIDENTALE
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 18 novembre 2011 sulle conclusioni precisate dalle parti all’udienza del 27 aprile 2011.

  
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO


 AAAs.r.l. presentava ricorso per denuncia di danno temuto davanti al Tribunale di Lucca nei confronti del Comune di Bagni di Lucca e della Comunità Montana della Valle Media del BBB, chiedendo l’emissione dei provvedimenti necessari per scongiurare il pericolo di danno incombente sul fabbricato industriale di sua proprietà sito in Bagni di Lucca, tra la via rotabile di Lugnano e il letto del torrente Bugliesima, in relazione all’eventualità di esondazione del torrente. Riferiva che l’omissione da parte dei resistenti dei doverosi interventi di manutenzione, bonifica e adeguamento aveva causato già in passato gravi danni alla AAA, essendosi verificata in  data 25.11.1990 e in data 23.10.2002 l’esondazione  del torrente Bugliesima con riversamento delle acque all’interno del capannone e devastazione di impianti e merci. Spiegava che tali fenomeni erano imputabili all’inadeguatezza di un ponte comunale presente lungo il torrente, composto da due basse campate che si ostruivano in caso di eventi alluvionali, dal cedimento di una discarica comunale, posta a monte del ponte, del difetto di manutenzione dell’alveo del torrente Bugliesima e dalla inadeguatezza del muro d’argine  in prossimità del piazzale antistante il fabbricato della AAA. Chiedeva che fosse ordinato alle amministrazioni resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di provvedere alla realizzazione delle necessarie opere di manutenzione e messa in sicurezza dell’alveo del torrente Bugliesima e di ripulitura dello stesso; al consolidamento dell’argine posto in prossimità del fabbricato AAA; alla realizzazione di opere di adeguamento delle arcate del ponte posto sul torrente Bugliesima a monte del fabbricato AAAin modo da consentire il normale deflusso dell’ondata di piena; con costituzione di idonea garanzia per i danni eventuali.
 Si costituivano entrambi i resistenti.
 La Comunità Montana eccepiva, in via preliminare, l’improponibilità dell’azione ai sensi dell’ art. 141, c. 1 del R.D. 1775/33; eccepiva altresì il difetto di integrità del contraddittorio per mancata citazione in giudizio della Regione Toscana e della Provincia di Lucca, in ragione delle rilevanti competenze di tali enti in materia di bonifica; nel merito sosteneva l’indonfatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
 Il Comune di Bagni di Lucca eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario ex art. 2 e 5 r.d. 523/1904 e 140, 141, 143 r.d. 1775/33; eccepiva inoltre il difetto di legittimazione passiva del Comune, il difetto di titolarità del diritto azionato in capo alla AAAe la non spettanza della tutela richiesta, essendo il fabbricato abusivo; deduceva, infine, l’infondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
 Il giudice, con ordinanza del 26.4.2010, rilevato che con il ricorso azionato veniva richiesto dalla ricorrente  l’adozione di un facere a carico della P.A. in materia di governo delle acque pubbliche; considerato che tale richiesta urtava contro il combinato disposto di cui agli artt. 2 r.d. 523/1904 e 141 r.d. 1775/33, preclusivi della proponibilità nei confronti della P.A. di azioni di enunciazione rivolte ad ovviare al pericolo di danno da omessa manutenzione  e dirette ad interferire nella sfera riservata in via esclusiva; ritenuto che a diversa conclusione non potesse pervenirsi in base al disposto dell’art. 141 del r.d. 1775/33, che limita  l’improponibilità di siffatte azioni alla sola ipotesi in cui esse siano dirette a censurare provvedimenti della medesima autorità, dovendo tale disposizione essere coordinata con quella di cui all’art. 2 del r.d. 523/1904, così da implicare la sua operatività anche rispetto a comportamenti omissivi; tanto considerato, rigettava il ricorso per difetto di giurisdizione in capo all’autorità adita, compensando le spese.
 Contro tale provvedimento proponeva appello davanti a questo Tribunale Regionale delle Acque la AAAs.r.l. lamentando, in primo luogo, che la decisione del Tribunale di Lucca muoveva da una non corretta interpretazione dell’art. 141 d.r. 1775/33, che limita la proponibilità di azioni possessorie e nunciatorie verso la P.A. alla sola ipotesi - da ritenersi eccezionale e non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica -  in cui esse siano rivolte verso provvedimenti e atti della autorità amministrativa, laddove nel caso di specie, invece, veniva in discussione non già l’adozione di un provvedimento o di un atto della P.A., bensì l’atteggiamento inerte ed omissivo da essa serbato, valutabile alla stregua di un mero comportamento materiale.  Sosteneva che, in ogni caso, la ritenuta improponibilità dell’azione nunciatoria non poteva riguardare il Comune di Bagni di Lucca, la cui responsabilità esulava dalle materie indicate dall’art. 140 r.d. 1775/33, richiamate dal successivo art. 141, e traeva origine dall’inosservanza dei doveri di custodia e manutenzione del ponte sul torrente Bugliesima. Nel merito richiamava le argomentazioni svolte davanti al Tribunale sulla fondatezza dell’azione e chiedeva che, in riforma del provvedimento impugnato, fossero accolte le richieste formulate in ricorso.
 Si costituivano gli appellati Comune di Bagni di Lucca e Comunità Montana della Media Valle del BBB.
 Entrambi eccepivano pregiudizialmente l’inammissibilità dell’appello i quanto rivolto avverso un provvedimento cautelare emesso in forma di ordinanza, rispetto al quale l’unico mezzo di impugnazione era rappresentato dal  reclamo ex art. 669terdecies. Contestavano inoltre i motivi di appello e ne chiedevano il rigetto. Proponevano infine appello incidentale avverso il provvedimento di compensazione delle spese, chiedendo che esse fossero poste a carico dalla parte soccombente.
 Precisate le conclusioni davanti all’istruttore all’udienza del 27.4.2011, all’udienza collegiale del 18.11.2100 la causa era trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
 Va dichiarata, con rilievo assorbente di ogni altra questione,  l’inammissibilità dell’appello in accoglimento dell’eccezione sollevata dagli appellati.
 Con la pronuncia impugnata il giudice del Tribunale di Lucca ha definito un procedimento cautelare di denuncia di danno temuto (art. 1172 c.c. e art. 688 c.p.c.).
 E’ noto che  i procedimenti nunciatori si articolano in due  fasi: una prima fase di natura cautelare finalizzata all’adozione di un provvedimento diretto ad ottenere la sospensione di un’opera iniziata o l’adozione di cautele per ovviare a una situazione di pericolo; una seconda fase di merito finalizzata alla tutela in forma ordinaria della posizione giuridica (di natura petitoria o possessoria) sottostante. La prima fase si conclude con ordinanza (di rigetto o di accoglimento dell’istanza); la seconda (divenuta ora solo eventuale a seguito della modifica dell’art. 669octies c.p.c. introdotta con l. 80/2005) si conclude con sentenza.      
  Il provvedimento adottato nel caso di specie dal Tribunale, a conclusione della fase cautelare di denuncia, si qualifica formalmente e sostanzialmente come ordinanza, come tale non suscettibile di impugnazione mediante appello.
 Il provvedimento non è perciò annoverabile fra quelli (emessi nelle materie di cui all’art. 140 del 4.d.1775/33) per i quali l’art. 141, terzo comma, dello stesso r.d. stabilisce che, ove si faccia luogo ad appello, esso debba essere proposto al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche, identificandosi detti provvedimenti nelle sentenze emesse a conclusione del giudizio di merito scaturito da azioni possessorie o nunciatorie proponibili davanti al giudice ordinario ai sensi  del precedente secondo comma dello stesso articolo.-
 Il rimedio eventualmente da esperirsi avverso il provvedimento di cui si tratta era quello del reclamo previsto dall’art. 669tercedies, primo comma,  c.p.c., reclamo da proporsi, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, allo stesso Tribunale in composizione collegiale.
 Al riguardo questo giudice non condivide l’opinione (espressa in dottrina) secondo cui, con riguardo ai provvedimenti emessi in sede cautelare   nelle materie di cui all’art. 140 del d.r. 1775/33, il giudice competente a provvedere sul reclamo dovrebbe individuarsi non nel collegio del Tribunale ordinario ma nel collegio del Tribunale specializzato delle acque. Una tale conclusione si tradurrebbe infatti nell’attribuzione al Tribunale specializzato, in via meramente interpretativa,  di una competenza non prevista e in contrasto al modello delineato dalla legge che, in caso di provvedimenti cautelari emessi dal giudice monocratico del Tribunale, espressamente (e senza deroga alcuna) individua nell’organo collegiale dello stesso Tribunale il giudice competente a provvedere in sede di reclamo.
 Perciò, quand’anche - come proposto dall’appellante - si voglia qualificare il rimedio impugnatorio azionato non come appello ma come reclamo (ricorrendone i presupposti temporali richiesti dalla legge), esso non si sottrae comunque alla sanzione di inammissibilità, essendo stato proposto davanti a un giudice funzionalmente incompetente.
 L’ inammissibilità deve essere dichiarata, per le medesime ragioni sopra esposte, anche con riferimento all’appello incidentale in punto di spese proposto dalla Comunità Montana e (subordinatamente) dal Comune di Bagni di Lucca.
 Le ragioni della decisione e la novità della questione inducono a ravvisare la sussistenza  di giusti motivi di compensazione delle spese del grado nella misura di un mezzo. La restante metà va posta a carico della società appellante ed è liquidata come in dispositivo.


P.Q.M.
 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibili sia l’impugnazione principale che quelle incidentali.
 Dichiara le spese del grado compensate per metà e condanna AAAs.r.l. al pagamento della residua metà, liquidando tale quota in complessivi € 2.300,00 per ciascuno egli appellati (di cui € 800,00 per diritti e € 1.500,00 per onorari), oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CAP come per legge.
 Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 18 novembre 2011.
                                                                        

 

Il Presidente Estensore 

 
22/12/11 [1685] Contratti ed obbligazioni. Mediazione
la sentenza che allego (inquadrabile nel paragr. IX - procedura civile)

                                  REPUBBLICA ITALIANA
                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                   Corte di Appello di Firenze
                                      Sezione seconda civile


La Corte, composta dai magistrati:
Dott. Paolo Occhipinti                        Presidente relatore
Dott. Elisabetta Materi                       Consigliere
Dott. Nicola Dinisi                              Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente


                                              SENTENZA


Nella causa civile di secondo grado n. 703/05  vertente
                                                       Fra
AAA s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Sergio Brozzi e dall’avv. Elvira Caracciolo  ed elettivamente domiciliata nello studio  dei medesimi, in Firenze, via Brunelleschi 4, come da mandato in calce all’atto di appello
 APPELLANTE
                                                        E  
  BBB CCC, rappresentata e difesa dall’avv. Agatino Russo e domiciliata nello studio del medesimo in Firenze, via Lorenzo il Magnifico 54, come da mandato a margine dell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo
APPELLATA                                                         
avente ad oggetto: Contratti ed obbligazioni. Mediazione.
Conclusioni delle parti:
Per l’appellante: Respingere l’opposizione e confermare il decreto ingiuntivo.
Per l’appellata: Respingere l’appello.

 

                                    Svolgimento del processo
La AAA s.r.l. otteneva dal Tribunale di Firenze decreto ingiuntivo a carico di BBB CCC per la somma di lire 24.500.000, a titolo di provvigione per la mediazione svolta con esito positivo riguardo all’acquisizione di una proposta di acquisto di un immobile, che la suddetta BBB intendeva vendere. La BBB proponeva opposizione al decreto obiettando che la proposta cui la società mediatrice faceva riferimento era intervenuta dopo la scadenza stabilita per l’efficacia dell’incarico di mediazione, e inoltre non era conforme al contenuto dell’incarico, in quanto posticipava la data di stipulazione del rogito di trasferimento.
La società mediatrice si costituiva, precisando che il mandato doveva ritenersi comunque eseguito tempestivamente, con conseguente diritto alla provvigione, in virtù di una precedente proposta irrevocabile di acquisto, formulata dal medesimo promittente, tempestiva e pienamente conforme alle attese.
Con sentenza del 12.12.2004 l’adito Tribunale di Firenze accoglieva l’opposizione, denegando il diritto alla provvigione, e ciò in quanto la duplice proposta procurata dalla società mediatrice non sarebbe stata seria, per il sopravenuto inadempimento del proponente.
Avverso tale sentenza ha proposto appello la AAA s.r.l.; resiste al gravame la BBB.
La Corte ha posto in decisione la causa sulle conclusioni sopra trascritte.
 
                                       Motivi della decisione
Nel congegnare la richiesta d’ingiunzione del pagamento della provvigione la società di mediazione, oggi appellante, aveva erroneamente indicato l’atto positivamente conclusivo della sua attività negoziale nella proposta di acquisto del 18.5.2001; dopo la proposizione dell’opposizione, con la quale si eccepiva che tale proposta era intervenuta tardivamente rispetto alla data di efficacia dell’incarico di mediazione, la società creditrice rettificava il suo assunto, individuando il momento di esecuzione con esito positivo della mediazione nella proposta che il medesimo promittente acquirente aveva sottoscritto già il 10.4.2001, quando il rapporto di mediazione non era ancora scaduto. Si pone, quindi, il problema, sorvolato dal primo giudice, di accertare se tale rettifica della domanda costituisca una inammissibile mutatio libelli, o semplicemente una emendatio libelli.
Il problema è delicato, perché la giurisprudenza della Corte Suprema, nelle varie enunciazioni della differenza fra mutatio ed emendatio della domanda giudiziale, presenta dei margini di opinabilità, entro i quali certamente la presente fattispecie ricade. Generalmente si afferma che la emendatio libelli è quella che non modifica la causa petendi e il petitum (di quest’ultimo si ammette la modifica in termini semplicemente quantitativi), ma, fermo rimanendo il fatto dedotto in giudizio, ne prospetta una differente qualificazione sotto il profilo interpretativo e quello, più specifico, della qualificazione giuridica. In ciò, sembra trovare piena corrispondenza il principio che iura novit curia, nel senso che se al giudice è consentito discostarsi dalle parti nell’attribuire al fatto la qualificazione che ritiene giuridicamente corretta, non può impedirsi alla parte di correggersi da sé stessa in ogni momento, né di ambire a correggere lo stesso giudice, prospettando a sua volta in appello una qualificazione giuridica diversa da quella che il primo giudice o essa stessa aveva inteso dare inizialmente. Il discorso, che così parrebbe semplice, diviene in realtà più complesso quando dalla qualificazione, cioè dalla interpretazione giuridica del fatto, si passa alla interpretazione del fatto in sé stesso, quando, cioè, dedotto in giudizio, come fonte del diritto, un determinato fatto, si tratta di acclararne entità o modalità, ovvero, trattandosi di un fatto negoziale, di accertare il contenuto effettivo della volontà negoziale. Per esempio, in materia di esecuzione o risoluzione di un rapporto obbligatorio, muta il fatto chi, a fronte della contestazione di avere pagato con un assegno risultato privo di provvista, allega in corso di causa  di avere provveduto ad estinguere in altro modo l’obbligazione? Allo stesso modo, si verifica mutatio libelli o semplice emendatio se, impugnato con azione di nullità un testamento successivo ad altro testamento, a cui l’attore chiede invece darsi esecuzione, viene in corso di causa estesa l’impugnazione ad un terzo testamento, intermedio fra gli altri due, e del quale non si era fatta menzione nell’atto introduttivo del giudizio?  Sembrerebbe difficile, in quest’ultimo caso, rispondere che si tratterebbe di sola emendatio, maggiormente se si pensa che quel testamento ulteriormente impugnato poteva riguardare soggetti estranei alla causa: eppure la Corte Suprema (sentenza 4.11.2005 n. 21354) ha avuto modo di affermare che si trattò proprio di emendatio, sulla base dell’oscuro, benchè fortunato principio, ripreso in successive pronunce, che non v’è mutatio, ma emendatio quando “la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum mediato solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto della domanda originaria”. Dal che sembra doversi dedurre che occorra in primo luogo domandarsi a quale scopo concreto miri l’azione (nel caso appena citato, mirava al conseguimento dell’eredità in virtù del testamento antecedente), per arrivare alla conclusione che l’aggiustamento, per così dire, del factum iuris, da cui nasce il diritto fatto valere in giudizio, deve pur sempre essere ammessa, sempre che non ne risulti mutato né il titolo (contrattuale o extracontrattuale) della pretesa, né il tipo di tutela domandata al giudice. Possiamo allora affermare che è sempre ammissibile l’allegazione di argomentazioni nuove, riguardanti la caratterizzazione, in concreto e non necessariamente sotto l’aspetto della qualificazione giuridica, del medesimo fatto/causa petendi, purché non siano introdotti nel tema decisionale accadimenti o circostanze non desumibili dall’atto introduttivo del giudizio e tali da sorprendere la difesa della controparte. Più precisamente, non può ammettersi una nuova impostazione della domanda che, pur senza alterare la causa petendi, ossia il fatto giuridico o negoziale fatto valere, sia sorretta da circostanze non presenti nella esposizione della res litigiosa, e sulle quali, pertanto, l’avversario, posto pure che ne fosse per altra via a conoscenza, non era tenuto a prendere posizione. Viceversa, esposti i fatti, è consentito dedurne  in corso di causa una diversa o ulteriore consequenzialità logica in funzione del medesimo diritto fatto valere ed in guisa da convalidarne o rafforzarne la tutela (o, secondo le parole della Cassazione, “nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene”).
Andando da queste premesse al caso di specie, si rileva, intanto, che nel ricorso per decreto ingiuntivo la società creditrice aveva esposto in maniera esauriente i fatti, nulla aggiungendo o modificando nel corso del susseguente giudizio, e, del resto, allegando la documentazione di riferimento. In particolare, individuata la fonte negoziale del diritto, cioè l’incarico, sottoscritto dalla convenuta, di reperire, alle condizioni da essa stabilite ed entro il termine del 30.4.2001, una proposta di acquisto dell’immobile, il ricorrente puntualizzava (sempre su base documentale) di avere procurato in data 11.4.2001 la formale proposta di acquisto di Russo Pietro, soggiungendo che, successivamente, precisamente il 18.5.2001, quindi ormai scaduto il termine del 30.4.2001 – verosimilmente in esito a contatti diretti fra la promettente venditrice e il detto Russo, di cui dà conto la stessa convenuta nel suo atto di opposizione al decreto ingiuntivo – il Russo formulò una seconda, e in parte differente, proposta. Da questa esposizione, e quale che possano essere stati gli ulteriori sviluppi della trattativa (i quali, si badi, non interessano la lite, in quanto il diritto del mediatore si perfeziona con l’acquisizione della proposta di acquisto, ossia con la instaurazione del vincolo giuridico obbligatorio di almeno una delle due parti nei confronti dell’altro, indipendentemente dalla stipula dell’atto di trasferimento) si evince che già con l’acquisizione della proposta del 10.4.2001 la società di mediazione aveva dato compiuta e positiva esecuzione all’incarico ricevuto, mentre la successiva proposta delle stesso acquirente, ancorché intervenuta dopo la scadenza del termine di efficacia dell’incarico di mediazione, non contraddiceva, ma semmai confermava l’esito positivo della prima (e questo, d’altronde, è riconosciuto anche dal primo giudice). Quel che conta, ai fini della corretta impostazione del contraddittorio, è che l’attore, descritta esaurientemente l’attività posta in essere nell’espletamento dell’incarico ricevuto, sottoponeva all’avallo del giudice l’assunto di avere con tale attività acquisito il diritto alla provvigione. Così impostata la lite, tocca al giudice verificare se la dedotta attività comportò effettivo espletamento dell’incarico; l’individuazione, da parte dell’attore, del momento di perfezionamento del diritto alla provvigione nell’acquisizione della seconda proposta di acquisto, anziché già nelle prima,  sia che fosse stato oggetto di un refuso, sia che fosse stato frutto di convincimento proprio, non limita né condiziona il potere di valutazione del giudice, chiamato a decidere se la fattispecie, come descritta e provata, o non contestata, integra o meno il diritto del mediatore alla provvigione.
 A questo punto, avrebbe ben potuto la società attrice omettere di dire che ci fu questa seconda proposta, e fermarsi a reclamare la sua provvigione sulla base della proposta di acquisto del 30.4.2001, del resto perfettamente aderente (lo diremo fra poco) a quanto richiesto dalla promittente venditrice. L’avere fatto riferimento alla successiva proposta, come ulteriore seguito del rapporto di mediazione puntualmente eseguito, è stato un di più, verosimilmente una svista, diciamo, tecnica del redattore del ricorso per ingiunzione, sulla quale fa affidamento la controparte per cercare di scapolare da un debito di quasi 30 milioni di lire, il che, sarebbe, d’altronde, risultato oggettivamente iniquo. In fondo, malgrado gli sforzi di Bentham e Kelsen di separare il diritto dalla morale, il diritto, più che separarsene, può al massimo distanziare la morale, senza evitare, strada facendo, di voltarsi ogni tanto e vedere dove sia rimasta (e ciò che spesso gli stessi avvocati fanno, quando dicono di volere moralizzare la causa, e cioè quando il diritto, da amorale, ossia non-morale, rischia di diventare immorale). E, d’altronde, quando si dice che il diritto dovrebbe essere amorale come la matematica, si dice cosa sbagliatissima, perché non c’è forse cosa più morale della matematica: per il diritto può anche essere che due più due non faccia quattro, ma per la matematica non ci potrebbe essere risultato più immorale di questo. La morale è l’impossibilità logica dell’alternativa. Malgrado ogni crisma di legalità, il processo che non riesce a realizzare sé stesso, vuoi per carenza di mezzi, vuoi per incapacità o inettitudine dei suoi protagonisti, è un processo immorale.
Venendo, quindi, all’argomento della sentenza di primo grado, che ha respinto la domanda assumendo che il mediatore non ha diritto alla provvigione se la proposta da lui procurata non sia seria, resta da capire perché la  proposta 10.4.2001 del Russo non sarebbe seria, e, in generale, che cosa può avere inteso il primo giudice per proposta seria. Da quanto si legge fino a metà circa  del punto 2) della motivazione, il primo giudice intenderebbe non seria la proposta che non abbia effetto conclusivo dell’affare: “Nessun compenso potrà invece essere preteso se l’affare non si conclude perché chi formula la proposta non dà poi esatto seguito al suo contenuto, dimostrando la non serietà della stessa e, in sostanza, tutte le volte che le proposte reperite dal mediatore non si rivelino assistite da comprovata serietà”. Spiegazione errata, laddove comprensibile, incomprensibile per il resto. E’ errato confondere la conclusione dell’affare, da cui nasce il diritto del mediatore alla provvigione, con l’adempimento di esso da parte del contraente mediato; è incomprensibile fare dipendere il diritto del mediatore non dalla conclusione dell’affare (e cioè, dall’avere creato un vincolo obbligatorio, anche soltanto unilaterale, fra due soggetti diversi), ma dal grado di probabilità, da verificarsi non si sa come, quando, dove e da chi, che la proposta sia assistita da comprovata serietà, quasi che prima di considerare concluso l’affare bisognasse sapere che tipo è il proponente, come parla, com’è vestito, che macchina ha e quanto prende di stipendio, in modo da darsi per comprovato che si tratta di persona per bene, da cui non possono venire che proposte serie. Siamo evidentemente fuori strada, quanto a viabilità giuridica. 
Più sotto la motivazione della sentenza di primo grado spiega che la proposta del 10 aprile 2001 “non poteva essere impegnativa per la BBB nei confronti dell’agenzia, perché non aveva i necessari requisiti di serietà”, e questi requisiti non li aveva in quanto la proposta “prevedeva il pagamento di 100 milioni di lire (sul prezzo complessivo di 485 milioni di lire) da versare alla proprietaria entro il 30 aprile 2001 a titolo di caparra e non è fatto contestato che il Russo non abbia mai versato nè offerto di versare questa cifra”: argomento che nuovamente confonde l’adempimento del mediatore con quello del contraente mediato e giunge a dire che la provvigione non spetta se il procacciato acquirente non adempie gli obblighi assunti con la proposta.
In realtà, per stabilire se la provvigione era dovuta o meno, occorre semplicemente analizzare la proposta di acquisto del 10.4.2001 sottoscritta da Russo Pietro e verificare: 1) se essa è conforme all’oggetto dell’incarico conferito al mediatore dalla proprietaria dell’immobile; 2) se essa è vincolante per il proponente, nel senso che, essendo irrevocabile fino alla data del 30.4.2001, dava diritto alla venditrice, accettando entro tale data, di pretenderne l’esecuzione, anche per via giudiziale. E’ siccome la risposta ad entrambi i quesiti è incontestabilmente affermativa, il mediatore aveva positivamente  esitato il suo incarico e aveva maturato il diritto alla provvigione. Che poi entro il 30.4.2001 il Russo non pagò l’acconto promesso, o lo offrì in parte, o non lo pagò per sopravvenute controproposte da parte della venditrice, è circostanza che, ai fini della provvigione, non ha nessuna importanza.  E neppure si potrebbe sostenere che, per essere vincolante o seria la proposta irrevocabile, l’acconto di 100 milioni di lire avrebbe dovuto essere versato dal proponente non entro il 30.4.2001 ma al momento della sottoscrizione della proposta stessa, quindi il 10.4.2001, perché una tale condizione non risulta né nell’incarico conferito dalla venditrice al mediatore, nè nella conseguente proposta di acquisto del Russo.
Non rimane che riformare integralmente l’impugnata sentenza, confermando il decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza.
 
                                                   P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in riforma della impugnata sentenza, rigetta l’opposizione proposta da BBB CCC e conferma il decreto ingiuntivo opposto.
Condanna La BBB al pagamento delle spese dei due gradi del giudizio, che liquida come segue: per il primo grado, euro 100,00 per spese vive, euro 900,00 per diritti ed euro 1.300,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo legge; per il secondo grado, euro 250,00 per spese vive, euro 800,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo legge.

Così deciso in Firenze, il 1° dicembre 2011.

                                             Il Presidente estensore
                                             Dott. Paolo Occhipinti
15/12/11 [1638] Contratti ed obbligazioni. Mediazione


                          
 

                                  REPUBBLICA ITALIANA
                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                                   Corte di Appello di Firenze
                                         Sezione seconda civile


La Corte, composta dai magistrati:
Dott. Paolo Occhipinti                        Presidente relatore
Dott. Elisabetta Materi                       Consigliere
Dott. Nicola Dinisi                              Consigliere
Riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
                                              SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n.  3119/04 vertente
                                                       Fra
AAA BBB CCC, rappresentato e difeso dall’avv. prof. Alessandro Borgioli ed elettivamente domiciliato nello studio  dello stesso, in Firenze, via Duca d’Aosta 16, come da mandato a margine dell’atto di appello
 APPELLANTE
                                                        E  
 DDD EEE, rappresentato e difeso dall’avv. Antonella Miccoli e dall’avv. Clara Mecacci e domiciliato nello studio della prima, in Firenze, via Piccolini 9, come da mandato a margine della comparsa di costituzione in appello
APPELLATO                                                         
avente ad oggetto: Contratti ed obbligazioni. Mediazione.
Conclusioni delle parti:
Per l’appellante: In riforma dell’impugnata sentenza, respingere tutte le domande proposte dall’appellato. Condannarlo a restituire la somma riscossa in esecuzione della sentenza di primo grado.
Per l’appellato: Respingere l’appello. Disporre, se del caso, consulenza tecnica.

                                    Svolgimento del processo
DDD EEE, agente immobiliare in Montalcino, citava in giudizio avanti al Tribunale di Grosseto AAA BBB CCC, noto produttore di vini, per reclamare la provvigione relativa all’acquisto di una vasta tenuta, con imponente castello medievale, denominata Montepò e situata in Maremma, in zona a crescente vocazione vitivinicola (Scansano). Esponeva l’DDD che il AAA BBB si era presentato in agenzia nella primavera del 1998 per informarsi sull’esistenza di offerte di vendita di aziende agricole in quella zona, e che egli gli aveva risposto che era in vendita la tenuta di Montepò, in Maremma, con l’importante ed antico castello, di proprietà della inglese FFF GGG, nipote dell’omonimo scrittore. Dopo qualche mese, secondo il racconto dell’attore, egli era stato contattato nuovamente dal AAA BBB, per il tramite di Pierangioli Walter, saltuariamente collaboratore dell’agenzia immobiliare, per fissare un appuntamento con la GGG. L’incontro, presente lo stesso DDD, avvenne nel castello di Montepò il 27.7.1998; il AAA BBB visitò il castello e la trattativa ebbe inizio. Il mese successivo, questa volta su richiesta della GGG, l’agente procurò un nuovo incontro fra i due e tempo dopo il AAA BBB lo informò che la trattativa era in corso, ma esistevano problemi di natura societaria da superare. Poi, più niente; fino a quando, nella primavera del 1999, si diffuse la voce che il AAA BBB aveva effettivamente acquistato l’importante azienda di Montepò, voce poi confermata dallo stesso imprenditore in vari e suggestivi articoli di stampa, con interviste e fotografie, di lui, del castello, dei vigneti. Da qui la citazione, reclamando l’DDD il suo diritto alla provvigione per l’utile mediazione prestata.
Si costituiva il AAA BBB per opporsi alla domanda, negando di avere mai contattato l’agente DDD per la conclusione di un tale affare, negando di avere acquistato l’azienda di Montepò e negando perfino  che la GGG ne fosse stata proprietaria. Laconicamente, ammetteva che c’era stato un acquisto, ad opera di “altri soggetti (società)”, senza dire fra chi, e soggiungeva che comunque “l’oggetto del trasferimento non è stata l’Azienda di Montepò ma quote societarie, di una società operativa”. Quanto all’incontro con la GGG, avvenuto nel luglio 1998, ammetteva che effettivamente l’incontro c’era stato, ma solamente perché egli aveva curiosità di vedere i restauri del castello di Montpò, e comunque asseriva che l’incontro non era avvenuto per il tramite dell’DDD, la cui presenza, nell’occasione, metteva in dubbio, senza escluderla, con queste sibilline parole: “In quella occasione nessuno (né tanto meno l’DDD, se era presente) si qualificò come mediatore o incaricato di svolgere tali funzioni” (pag 4 della comparsa di costituzione di primo grado).
Si costituiva altresì GGG FFF, ugualmente citata in giudizio dall’DDD allo stesso titolo e quale presunta venditrice, la quale, sia pure un poco più diffusamente dell’altro convenuto, si chiamava a sua volta fuori dalla faccenda, facendo intendere che era visuta effettivamente nel castello di Montepò, ma a vario titolo, prima come locataria, poi come comodataria, in quanto il castello non era suo, ma di una tale società Montepò s.r.l., la quale a sua volta non era sua, ma di altre società ancora, e soggiungendo di avere “in seguito” appreso che “le società estere Biscay Limited e College Trustees LImited” avevano deciso di trasferire le quote della Montepò s.r.l. (dentro le quali era contenuto il castello con le sue terre) al AAA BBB, e che a tale scopo avevano incaricato “alcuni”, non meglio precisati, “professionisti italiani”.
Nel corso del giudizio, tuttavia, l’attore rinunciava alla sua domanda nei confronti della GGG, che accettava la rinuncia.
Il Tribunale, istruita la causa, con sentenza del 2.8.2004 accoglieva la domanda e condannava il AAA BBB al pagamento della provvigione nella misura di euro 139.443,36 (pari al 3% del presunto valore di nove miliardi di lire dell’affare concluso).
Avverso tale sentenza ha proposto appello il AAA BBB. Resiste al gravame l’DDD.
La Corte ha posto in decisione la causa sulle conclusioni sopra trascritte.

                                       Motivi della decisione
Il rapporto atavico fra castelli e fantasmi non che sia finito, si è soltanto capovolto: una volta il fantasma era l’abitatore del castello; oggi, solitamente, l’abitatore è reale, vegeto e colorito, il fantasma è il proprietario. Accade raramente che, bussando alla porta di un castello (ma la cosa non è diversa se la porta è quella di una villa con piscina, parco naturale e vista mozzafiato o di uno yacht da vari milioni di euro), il castellano che viene ad aprirci, magari in vestaglia da camera di seta damascata, sia il proprietario, per quanto ne possa avere ampiamente l’aspetto. Il proprietario c’è, ma non si vede, non compare, né di notte né di giorno, né fa rumore di catene, ché anzi è proprio il rumore metallico che lo disturba, caso mai si dovessero scambiare le catene per soldi. Quasi per un eccesso di discrezione cerca sempre di non comparire, e quando non può fare a meno di comparire, evocato al termine di complicate sedute di consultazioni e visure documentali, compare per lo più nelle forme astratte, impalpabili, che il diritto societario gli mette a disposizione, congiuntamente alla mefistofelica risorsa d’infilare una società dentro l’altra, volendo, finanche  all’infinito, in una sfera nebulosa dove la fisica del diritto si confonde con la metafisica. Ben altra, se davvero si voleva fare chiarezza, sotto ogni aspetto, avrebbe dovuto essere la riforma del diritto societario; ma tant’è, ci lamentiamo poi che il diritto non ha certezza e che si fanno troppe cause.
Così, per colpa del diritto societario (ovvero dei fantasmi, i quali esistono non per loro colpa, absit iniuria verbis, ma perchè è il diritto che li prevede) può accadere che un fatto di ordinaria semplicità, come quello di una padrona di casa che riceve la visita di un aspirante compratore della casa,  assuma le parvenze di una intricata commedia degli equivoci, in cui l’aspirante compratore è e non è il compratore, in quanto, non avendo indosso una livrea che ne annunci l’identità, non è dato capire se, quando parla, parla per sé o se “è la società che parla per bocca” di lui (sono parole della comparsa conclusionale dell’appellante, pag. 21), né da quale segnale distintivo è dato sapere che “quando si tratta di affari AAA BBB non è il Sig. AAA BBB, ma il legale rappresentante della società” (ibidem): differenza non secondaria di cui solo il diretto interessato può avere contezza, almeno fino a quando non precisi a chi gli sta davanti se egli parla come AAA BBB o come qualcun altro. Per esempio, questa puntualizzazione  non deve essere stata fatta, o deve essere sfuggita ai giornalisti che pubblicizzavano con gran risalto l’acquisto del castello, dato che gli articoli di stampa dell’epoca non sembrano riguardare altri che il AAA BBB carne ed ossa (“AAA BBB ha acquistato l’azienda agricola Montepò nella terra del Morellino”, “L’azienda di Montalcino di Jacopo AAA BBB acquista il maniero dal nipote di Graham GGG” ecc.), né c’è modo d’indovinare che la persona che in fotografia si vede seduta in poltrona, con aria fiduciosa, nel cortile del castello, sia seduta là non in quanto tale, cioè in quanto CCC AAA BBB, ma in quanto società, e neppure, ove fosse per darsi la seconda ipotesi, d’indovinare quale società sia da intendere seduta nel cortile del castello, se la società proprietaria del castello, o la società a sua volta proprietaria della società  proprietaria del castello. 
Gli equivoci muovono pure, d’altronde, dall’altra parte, cioè dalla parte venditrice, perché la padrona di casa, a sua volta, è e non è la padrona di casa (sembrerebbe, alla fine che, più padrone di lei, fosse il marito, ma non troppo, o almeno nella forma astratta e non carnale di amministratore di certe società straniere, aventi sedi nelle Isole del Canale, a loro volta socie nella società che aveva la proprietà del castello - ! - ), ci vive, nel prestigioso castello, a piacer suo, ora con un contratto di locazione, smaccatamente simulato, di 830 mila lire al mese, la stessa pigione di un alloggio di edilizia economica e  popolare, ora con un contratto di comodato, perciò gratis. Insomma, ospite, inquilina, non legittimata, a suo dire, ad essere citata in giudizio, ma, quando serve, ben pronta a riprendere le vesti ed il tono  indignato della castellana, che taccia di maleducazione la numerosa comitiva presentatasi per visitare il castello (“non ebbero neanche l’elementare educazione di presentarsi o di farsi - dove il farsi  non può non alludere al AAA BBB: n.d.r.) presentare a chi le riceveva, la sign.ra  GGG liquidò in tutta fretta quei maleducati sconosciuti, concedendo al sig. AAA BBB solo una breve visita ad alcune stanze del castello”), per forza di cose includendo nel rimbrotto lo stesso AAA BBB, il quale, unico ad essere stato invitato, capitanava all’apparenza  quell’invasione di lanzichenecchi. Scena imbarazzante: la padrona di casa che “liquida in tutta fretta quei maleducati sconosciuti” e che a mala pena concede, tollerante eccezione, al AAA BBB di fare “solo una breve visita ad alcune stanze del castello”; lo stesso del dire: “fa alla svelta e leva l’incomodo”. Ma si può immaginare il AAA BBB che, sorvolando sul trattamento riservato ai suoi seguaci, che vuol dire a lui stesso,   si accontenta di quella stringata concessione, anziché girare sui tacchi ed andarsene seduta stante? E il Pierangioli, che il AAA BBB dice di essersi portato apposta a vedere i restauri in quanto competente di ristrutturazioni edilizie, dovette dunque mestamente aspettare fuori dalla porta assieme agli altri? Certo, lo smacco dovrebbe essere stato forte per entrambi, se le cose fossero andate veramente così.
Ma sicuramente non andarono così; l’antefatto stesso della lite, come lo presentano le due parti convenute sin dall’inizio, non offre livelli elevati di credibilità. C’è, nella presentazione dell’episodio della visita al castello da parte dei due convenuti un che di costruito, nell’ evidente sforzo di minimizzare, anzi praticamente di escludere il coinvolgimento nell’episodio di altre persone, e principalmente il coinvolgimento del mediatore DDD, relegandolo nell’anonimato collettivo di quegl’intrusi, i quali, non invitati né graditi, sconosciuti e per di più maleducati, si erano ritrovati, come per una coincidenza del destino, a bussare alla porta del castello nello stesso momento in cui bussava il AAA BBB. Messo bruscamente alla porta con gli altri, senza avere avuto neppure la buona creanza di presentarsi e perciò (si noti il particolare) di far sapere chi era e che mestiere faceva,  l’DDD avrebbe avuto spuntati i suoi artigli di mediatore, e vita dura nel dimostrare, prima di tutto, che lui c’era, e poi che c’era in quanto mediatore.
Ma il difetto di credibilità, ossia l’attitudine dei convenuti a presentare il caso sotto apparenze equivoche, non è solo qui. E ne dà una conferma esplicita lo stesso appellante AAA BBB  quando, per giustificare gli articoli di stampa e le fotografie che lo pubblicizzano in uno al castello appena acquistato, e che fanno credere come il proprietario del castello sia indubitabilmente lui (tuttora, basta cliccare su Internet alla voce Castello di Montepò per averne ampia riprova), spiega che siccome tutti sanno chi è, nel campo enologico, AAA BBB e la sua famiglia, mentre pochi possono sapere che cosa sia la FIBS s.r.l., da lui rappresentata, e meno ancora che cosa sia la Montepò s.r.l., che della FIBS s.r.l. è una propaggine, la menzogna serviva ad evitare che rimanesse “pressoché inosservata ai più la notizia che l’acquisto era avvenuto da parte di una meno nota e pubblicizzata S.r.l.  Di qui, anche per esaltare l’effetto pubblicitario, lo sventolio di bandiere” (così a pag. 13 delle note di replica di primo grado). Dunque AAA BBB è e non è AAA BBB a convenienza: quando c’è da guadagnare, facendosi pubblicità reciproca con il castello, il castello è suo; quando c’è da pagare, il castello non è suo. Deve capire, però, l’appellante che un tale contegno non lo agevola in una causa, come questa, in cui il tema decisionale è essenzialmente di mero fatto, cioè di stabilire chi dei due litiganti sia il più credibile, chi dice il vero e chi, invece, mente, giacchè l’alternativa del giudizio è tutta qua.   
Lette sullo sfondo di queste premesse, le risultanze istruttorie portano in maniera univoca ad accogliere come vera la tesi dell’attore, DDD EEE, e precisamente che il AAA BBB ne richiese l’interessamento per l’eventuale acquisto di una tenuta nella provincia di Grosseto, che l’DDD s’interessò e lo mise in contatto con la GGG, la quale, pur non essendo nominalmente proprietaria del castello, ne disponeva di fatto ed aveva facoltà di trattarne la vendita; che l’DDD, tutt’altro che essere messo sgarbatamente alla porta, fu personalmente presente all’incontro, da lui organizzato, nello stesso castello, fra il AAA BBB e la GGG, e che l’affare fu, dopo alcuni mesi, effettivamente concluso, a nulla rilevando che, per ragioni che qui non interessano, ma che, purtroppo, sono usuali, venditore e compratore nominali furono due società (è noto, d’altronde, che la provvigione è dovuta anche quando l’incarico ha avuto per oggetto un’attività d’intermediazione a favore di un terzo: vedasi, ad esempio, Cass. 3.4.2009 n. 8126; Cass. 11.12.2002 n. 17628. Più recentemente, si può vedere Cass. 19.1.2010 n. 709: “In tema di contratto di mediazione, per il riconoscimento del diritto alla provvigione non rileva se l’affare si sia concluso fra le medesime parti o fra parti diverse da quelle cui è stato proposto, allorché vi sia un legame, anche se non necessariamente di rappresentanza, fra la parte alla quale il contratto fu originariamente proposto e quella con la quale è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell’ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della trattativa o la stessa conclusione dell’affare su un altro soggetto”).
E’ dato altresì non contestato che l’DDD ha la sua agenzia di mediazione in Montalcino, dove risiede l’appellante AAA BBB. E’, inoltre, certo, come si rileva dalla testimonianza di Pavone Luca, all’epoca fattore dell’azienda di Montepò, che “la sig.ra GGG intendeva vendere un podere posizionato sotto il castello, all’incirca nell’anno 1996”, e che a tale scopo aveva dato incarico al mediatore DDD: “Ricordo che venne il sig. DDD e che lo stesso scattò delle foto (…). Preciso che quando venne il sig. DDD la sig.ra GGG m’incaricò di accompagnarlo dovendo egli scattare le foto”. La circostanza, confermata dal teste Carfì, a sua volta dipendente dell’azienda Montepò, pur se si colloca in un periodo distante dalla vendita, poi avvenuta, dell’intera azienda, spiazza completamente la versione offerta dalla GGG nella sua comparsa di costituzione, dove si legge che l’DDD è “persona ancora oggi del tutto sconosciuta alla sig.ra GGG”, e ne azzera il grado di attendibilità, già scarso per tutto quanto si è detto sopra. Essendo l’DDD di Montalcino, era facile che attraverso lo stesso si arrivasse al AAA BBB, ed infatti il seguito del discorso fila con la deposizione del teste Forcelloni: “Io ero a conoscenza del fatto che la sig.ra GGG intendeva vendere l’immobile. Cioè l’azienda del castello e mi rivolsi allora al sig. DDD, il quale mi disse che aveva un possibile acquirente e non mi indicò il nome di questi. Rimasi d’accordo con il sig. DDD che avrei ricontattato la sig.ra GGG. Infatti, così feci e d’accordo con la sig.ra GGG fissammo un appuntamento per incontrarci con il sig. DDD e il suo possibile acquirente. Non ricordo la data precisa dell’incontro, ma fu fissato nel giro di pochi giorni e lo stesso si tenne presso il castello. Partecipai anche io a tale incontro e nella circostanza si seppe che il possibile acquirente era il dott. CCC AAA BBB, il quale, ovviamente, era presente”.
Non è pertanto contestabile (e la sopravvenuta conciliazione della lite sembra confermarlo) che l’DDD, di Montalcino, fosse stato incaricato dalla GGG di procurare un acquirente  del compendio immobiliare. Si dà il caso che c’era in Montalcino, perché incontestabilmente c’era, un importante personaggio interessato ad un affare del genere, il quale era appunto il AAA BBB, non importa se in proprio o in vesti, dichiarate o riservate,  di gestore d’interessi non direttamente propri, che il AAA BBB fu messo in contatto con la GGG, persona a lui fino ad allora sconosciuta, e che l’affare andò in porto, cosicché castello e tenuta cambiarono proprietario, sia pure sotto la stucchevole forma del trasferimento di quote societarie: ossia, la proprietà è oggi della  società di cui il AAA BBB è amministratore unico, e che si chiama, non per caso, CCC AAA BBB FIBS s.r.l., sigla che dovrebbe significare Francesca e CCC AAA BBB.
A questo punto, la presenza dell’DDD all’incontro fra la GGG e il AAA BBB, che l’appellante, non sapendo come spiegarla, relega nelle forme di un “convitato di pietra”,  s’inserisce in una consecuzione logica fra ciò che avvenne prima e ciò che avvenne dopo: fra l’incarico conferito dalla GGG all’DDD perché ricercasse un acquirente,  la visita (peraltro poco dopo restituita) del AAA BBB alla GGG, e quindi la conclusione dell’affare (alla quale, come è comprensibile, trattandosi di operazioni fra società, di cui due straniere, dovettero certamente cooperare successivamente altri professionisti). La versione dell’appellato è coerente; e la consolidano la deposizione dei testi (Pierangeli, Forcelloni) che ne confermano la presenza all’incontro di presentazione del possibile acquirente, nel castello di Montepò.
Scomposta e incoerente è, per contro, la critica che l’appellante muove ai due testi, Pierangioli e Forcelloni, che definisce gratuitamente “due furbi matricolati, entrambi al servizio di uno più furbo di loro, l’DDD” (conclusionale di secondo grado, pag. 14), accusandoli di essere essi stessi mediatori, almeno di fatto, e dimenticandosi che questi due furbi matricolati, a cui il giudice, “anima candida”, avrebbe ingenuamente creduto, erano persone frequentate dall’appellante, e per di più proprio quelle che lo avevano messo in contatto con la GGG, facendogliela conoscere e permettendogli di visitare il castello (la prassi di difendersi aggredendo i testimoni contrari è vecchia; quella di difendersi giudicando il giudice è moda di questi tempi). Non solo; lo accompagnarono essi stessi nella visita, cioè il Pierangioli e il Forcelloni,  mediatori sotto banco – a dire dell’appellante – e l’DDD, mediatore vero. Sarà pure che, una volta giunto al castello, l’appellante fosse preso da curiosità per i restauri, dato che – a suo dire – doveva farne a sua volta (ma si dà il caso che non li fece) in un altro castello: ma uno che ha da studiare i restauri delle sale di un castello, per rifarli a casa sua, non si porta appresso tre mediatori, uno dei quali magari mezzo mediatore e mezzo muratore, si porta architetti e specialisti di alto livello. Quella dei restauri, perciò, è una scusa che entrambi i convenuti, accomunati dallo stesso interesse, misero in campo sin dalle prime difese, trascurando perfino di stabilire a chi si dovesse addebitare l’intrusione del mediatore nell’incontro avvenuto al castello, e omettendo di considerare che, dato che c’era, le cose erano due: o lo fece venire la signora, o lo portò con sé AAA BBB. Tertium non datur: ad uno dei due questa sgradita presenza doveva essere addebitata, e soprattutto non datur chè né l’uno né l’altra non sapessero neppure chi fosse questo DDD.  Insomma, il mediatore c’era, ma per conto di chi non si dovrebbe sapere. Dall’accoglienza risentita della GGG, quando, oltre al AAA BBB, si vide arrivare “un folto gruppo di sconosciuti”, dovrebbe dedursi che il mediatore fosse fra questi; il AAA BBB, invece, sostiene tuttora di non saperne niente di questo mediatore,  e che, se davvero c’era, vuol dire che doveva esserci per conto della GGG. Evidentemente, due linee difensive che si smentiscono a vicenda.
A questo punto, sulla veridicità della tesi dell’DDD non si può più dubitare.
Va da sé che, avendo il mediatore messo utilmente in contatto i due contraenti e determinato l’avvio della trattativa, non esclude il suo diritto alla provvigione il fatto che la trattativa sia stata poi portata avanti autonomamente dalle stesse parti o da intermediari sopraggiunti dopo (in questo senso, Cass. 19.1.2010 n. 709; Cass. 15.4.2008 n. 9884). Il presupposto del diritto alla provvigione è l’esistenza di un nesso di causalità necessaria, anche se non sufficiente, fra la mediazione e la conclusione dell’affare.
Passando alla quantificazione della provvigione, il valore dell’affare risulta dal contratto di vendita delle quote di partecipazione nella società proprietaria della tenuta di Montepò. Il relativo prezzo, tradotto in moneta italiana, è pari a lire 7.933.060.359; la provvigione, al tasso del 3%, ammonta a lire 237.991.810, e quindi ad euro 122.912,51. A questo proposito va, intanto, osservato che la tardività della produzione del documento contrattuale, da cui desumere il valore dell’affare, si supera, a norma dell’ultimo comma dell’art. 345 c.p.c., in virtù della indispensabilità del documento stesso. Si tratta indubbiamente di uno dei rari esempi che si possono portare in applicazione della discussa disposizione codicistica: il documento è indispensabile nell’interesse di entrambe le parti, in quanto contiene un dato di certezza che, senza di esso, bisognerebbe ricostruire presuntivamente o, in estrema ipotesi, attraverso una consulenza tecnica, avente lo scopo di accertare proprio quello che il documento consente di conoscere con immediatezza. D’altro canto, la cifra stabilita orientativamente dal primo giudice, e in assenza di elementi concreti di valutazione, rimane un dato di per sè opinabile, non riscontrato da alcun elemento concreto di valutazione, e che perciò non può essere accettato..
Quanto alla percentuale della provvigione, l’assunto dell’appellante che essendo state oggetto del trasferimento non un’entità immobiliare, ma partecipazioni sociali, la provvigione del mediatore andrebbe determinata  al misero tasso (0,5/1%) in uso per gli affari relativi a beni mobili, ripropone la mentalità elusiva di mascherare sotto intestazioni societarie la proprietà di grandi capitali. Lo strumento negoziale adottato dalle parti non ha rilievo sul diritto del mediatore, che è commisurato all’entità  economica oggettiva trattata, e cioè, nel caso di specie, ad un compendio aziendale idoneo alle utilizzazioni più varie, agricola, .agricolo-industriale, turistico-alberghiera, perfino residenziale. Il tasso del 3% appare, perciò, correttamente applicato.
Il modesto aggiustamento quantitativo non incide sulla validità dell’impianto della sentenza impugnata, e sulla sostanziale soccombenza dell’appellante, che si può considerare completa. D’altronde, l’attore già in primo grado aveva prospettato l’utilità di una consulenza tecnica, della quale il giudice ritenne di potere fare a meno, determinando motu proprio il valore dell’affare. Conseguentemente, restano a carico totale dell’appellante le spese di entrambi i gradi del giudizio.

                                                   P.Q.M.


La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, riduce ad euro 122.912,51 l’importo dovuto per sorte capitale da AAA BBB CCC ad DDD EEE.
Conferma, nel resto, l’impugnata sentenza.
Condanna il AAA BBB al pagamento delle spese di secondo grado, che liquida come segue: euro 100,00 per spese vive, euro 3.500,00 per diritti ed euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo legge.
Ordina la restituzione di quanto eventualmente riscosso dall’DDD, in forza della sentenza di primo grado, in eccedenza rispetto alla somma come sopra dovuta, con gl’interessi legali dalla data della riscossione.
Così deciso in Firenze, il 2 novembre 2011.


                                         Il Presidente estensore
                                          Dott. Paolo Occhipinti

06/06/11 [703] Successione ereditaria
sentenza (par. 5 - obbligazioni e contratti)che afferma il seguente principio:

 

                           
                                  REPUBBLICA ITALIANA
                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                   Corte di Appello di Firenze
                                         Sezione prima civile

La Corte, composta dai magistrati:
Dott. Luigi Grimaldi                          Presidente
Dott. Paolo Occhipinti                       Consigliere relatore
Dott. Alessandro Turco                      Consigliere
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
                                              SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado n.  2342/06 vertente
                                                       Fra
AAA BBB e AAA CCC, rappresentate e difese dall’avv. Alessandro Rolandi e dall’avv. Laura Golini ed elettivamente domiciliate nello studio  del secondo, in Firenze, via Poggi 1, come da mandato in calce all’atto di appello
 APPELLANTI
                                                        E  
  DDD EEE, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Alunni e dall’avv. Alberto Ferretti e domiciliata nello studio del secondo, in Firenze, viale S. Lavagnini 45, come da mandato a margine della comparsa di costituzione in appello
APPELLATA  ed appellante incidentale                                                       
avente ad oggetto: Successione ereditaria. Azione di riduzione..
Conclusioni delle parti:
Per le appellanti principali: In parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarare che l’importo dovuto a AAA BBB e AAA CCC ammonta ad euro 31.891,98. Condannare, pertanto, l’appellata al pagamento del maggiore importo.
Per l’appellante incidentale: Respingere l’appello principale. In accoglimento dell’appello incidentale, rigettare la domanda di riduzione, in quanto inammissibile, per l’intervenuta manifestata rinuncia, con conseguente condanna della appellanti principali a restituire quanto riscosso per effetto della sentenza di primo grado.
                                     Svolgimento del processo
Il 9.3.2000 decedeva in Colle di Val d’Elsa AAA HHH, lasciando erede universale, per testamento olografo del 22.7.1998, la moglie, DDD EEE, e petermettendo dalla successione la madre vivente, FFF GGG.
Il 1°.1.2001 decedeva anche la suddetta FFF GGG.
Ciò premesso, con citazione notificata nel novembre 2002 AAA BBB e AAA CCC, figlie di FFF GGG e sorelle del defunto AAA HHH, convenivano avanti al Tribunale di Siena l’erede testamentaria DDD EEE, coniuge superstite di AAA HHH e, quindi, cognata delle attrici, per fare valere il diritto della madre, FFF GGG (di cui erano a loro volta eredi) alla successione del figlio premorto, secondo la quota riservata per legge, pari ad un quarto (art. 544 c.c.).
La convenuta si opponeva alla pretesa, asserendo che la defunta FFF GGG avesse manifestato la volontà di rinunciare all’azione di riduzione, come sarebbe desumibile dalla narrativa della stessa citazione.
Il Tribunale, espletata consulenza tecnica, accoglieva la domanda attrice e condannava la convenuta al pagamento in favore delle attrici della somma di euro 17.059,70, a titolo di reintegrazione della quota di legittima spettante alla loro madre sull’eredità di AAA HHH.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale AAA BBB e AAA CCC, dolendosi che il Tribunale avesse omesso di considerare, nella ricostruzione del patrimonio ereditario, il valore dei titolo posseduto dal defunto ed inclusi nella denuncia di successione. Resiste all’appello la DDD, la quale, dal canto suo, ha impugnato in via incidentale la sentenza, continuando ad insistere nell’eccezione di avvenuta rinuncia alla quota di legittima da parte della defunta FFF GGG.
La Corte ha posto in decisione la causa sulle conclusioni sopra trascritte.
                                       Motivi della decisione
Desume la convenuta, appellante incidentale, l’avvenuta rinuncia di FFF GGG all’azione di riduzione da una frase che si legge nell’atto introduttivo del giudizio, e che, a suo dire, avrebbe valore di confessione, per essere l’atto sottoscritto, oltre che dagli avvocati patrocinatori, dalle stesse attrici. La frase è questa: “Premesso (…) che le esponenti e la madre si erano rese conto  della avvenuta lesione della quota di legittima spettante alla madre (…); che la questione venne valutata, ma per volontà di FFF GGG non venne dato seguito ad alcuna iniziativa di carattere giudiziario, anche perché si sarebbe instaurata una controversia con la persona con cui conviveva, e che avrebbe compromesso i rapporti interpersonali”. Si sostiene dall’appellante incidentale che tale dichiarazione costituisca la prova (confessione) della rinuncia della madre a fare valere, definitivamente e per sempre, il suo diritto di erede legittiGGG.
Giustamente il Tribunale ha rilevato come non possa desumersi, dalla dichiarazione sopra riportata, né per la forma, né per il contenuto, una volontà di rinuncia definitiva, ossia anche per il futuro, a far valere il proprio diritto di successione. Anzitutto, va osservato che la rinuncia può consistere in una dichiarazione negoziale formale, anche se non necessariamente con carattere di solennità, finalizzata a conseguire, nei confronti dei controinteressati, un determinato effetto giuridico: e tali non sono le discussioni interne al nucleo familiare, le confidenze, le espressioni anche concitate e perentorie che si collocano nell’ambito di un confronto di idee, e che non sono rese allo scopo di determinare un effetto giuridico. La rinuncia, poi, può consistere in un comportamento tacito concludente, cioè non in una qualsiasi condotta umorale  atta a fare desumere una volontà abdicativa, ma anche qui in una condotta giuridicamente rilevante, estrinsecata attraverso il compimento di atti negoziali, i cui effetti non sono giuridicamente compatibili con il mantenimento della qualità di erede. Nel caso di specie, come è evidente, non si è in presenza né di un atto negoziale diretto, o formale, di rinuncia alla riserva di legittima o all’azione di riduzione, né di un comportamento tacito giuridicamente ostativo dell’esercizio del diritto. Si è in presenza di una discussione privata, fra la madre e le figlie, sull’opportunità di agire giudizialmente  per conseguire la legittima lesa, in seno alla quale la madre esprimeva la sua contrarietà (nessuno, peraltro, può dire se e fino a che punto fosse sincera verso le figlie, non potendosi escludere, per esempio, che la sua spiegazione fosse una scusa per non soggiacere a richieste di denaro da parte di esse, ovvero anche solo per non fare guastare precipitosamente i rapporti fra le figlie stesse e la loro cognata) e, tutt’altro che privarsi del diritto alla quota ereditaria o di privarne le figlie per l’ipotesi di sua premorienza, spiegava ciò che, ragionevolmente, nei suoi panni chiunque avrebbe spiegato, ossia che, coabitando essa con la nuora nella stessa casa, era impensabile instaurare una lite ereditaria. Il che non significa che avesse in animo di rinunciare, e per sempre, alla successione, in guisa da favorire la nuora: significa piuttosto il contrario, che di lite al momento non voleva sentire parlare non perché volesse beneficare la nuora, ma perché la lite avrebbe chiaramente determinato l’impossibilità o quanto meno la paradossalità, della convivenza.
L’appello incidentale, quindi, è palesemente infondato.
Quanto all’appello principale, le appellanti hanno fatto notare, sulla scorta della documentazione prodotta (denuncia di successione), l’esistenza nella successione di titoli mobiliari pari ad euro 59.329,12, dei quali immotivatamente il Tribunale non ha tenuto conto. Sul punto, l’appellata non oppone alcuna difesa, non potendosi considerare tale il solo assunto (pag. 11, da rigo 9 a rigo 13) che il Tribunale ha “ritualmente” operato i suoi conteggi. In particolare, l’esistenza dei titolo non viene negata. La sentenza va, pertanto, riformata, secondo la richiesta delle appellanti principali.
Le spese seguono l’evidente soccombenza.
                                                  P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza impugnata, determina in euro 31.891,98 l’importo per sorte capitale dovuto da DDD EEE a AAA BBB e AAA CCC, e condanna, conseguentemente, la DDD a corrispondere la differenza fra tale importo e quello liquidato dal Tribunale, con i relativi interessi.
Conferma nel resto la sentenza di primo grado.
Condanna la DDD al pagamento delle spese di questo grado, che liquida come segue: euro 450,00 per spese vive, euro 1.000,00 per diritti ed euro 2.400,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CAP secondo legge.
Così deciso in Firenze, l’8 marzo 2011.
    Il Cons. estensore                                              Il Presidente
                           Dott. Paolo Occhipinti                                     Dott. Luigi Grimaldi
 
19/04/11 [524] Espropriazione per pubblica utilità
l'allegata sentenza, riferibile, penso, al par. I (civile altro), affronta il


                                 REPUBBLICA ITALIANA
                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
                               Corte di Appello di Firenze
                                   Sezione prima civile

La Corte, composta dai magistrati:
Dott. Luigi Grimaldi                          Presidente
Dott. Paolo Occhipinti                       Consigliere relatore
Dott. Alessandro Nencini                   Consigliere
Riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
                                       SENTENZA
Nella causa civile di grado unico n.  1570/07 vertente
                                           Fra
AAA BBB, rappresentata e difesa dall’avv. Fausto Falorni ed elettivamente domiciliata nello studio  dello stesso, in Firenze, via dell’Oriuolo 20, come da mandato a margine dell’atto di citazione
 ATTRICE
                                             E  
 Comune di CCC, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Papa, dall’avv. Federica Paci e dall’avv. Daria Vitale e domiciliato nello studio dell’avv. Lessona, in Firenze, via de’ Rondinelli 2, come da mandato in calce all’atto notificato
CONVENUTO                                                         
avente ad oggetto: Espropriazione per pubblica utilità.
Conclusioni delle parti:
Per l’attrice: In tesi, determinare l’indennità di esproprio in misura pari al valore venale del terreno, riconosciutane la natura edificabile (e quindi nella misura di euro 400,00 al mq), con la maggiorazione del 10% di cui all’art. 37, comma secondo, del DPR n. 380/2001. In ipotesi, determinare l’indennità in base al criterio che sarà ritenuto di ragione e di legge; in ogni caso, determinare l’indennità di occupazione in base al criterio di cui all’art. 50 del suddetto DPR o comunque in base al criterio che sarà ritenuto di ragione e di legge, per tutto il periodo compreso tra il 15.5.2006 ed il termine dell’occupazione; conseguentemente, condannare il Comune di CCC a corrispondere all’attrice, nei modi di legge, le indennità di occupazione e di espropriazione, con interessi egali, nonché con ulteriori interessi nella misura idonea a compensare il maggior danno ex art. 1224 c.c. Dichiarare inammissibile e comunque respingere la domanda riconvenzionale del Comune.
Per il convenuto: Respingere la domanda avversaria. In accoglimento della riconvenzionale, determinare l’indennità secondo il valore agricolo, prescindendo dalla valutazione definitiva operata dall’apposita commissione.
                                    Svolgimento del processo
Con due successive citazioni (la seconda di seguito al sopravvenire del decreto di espropriazione), poi riunite, AAA BBB conveniva avanti alla Corte di Appello di Firenze il Comune di CCC chiedendo la determinazione giudiziale dell’indennità di espropriazione e di occupazione di un suo terreno, esteso mq. 4324, sito nell’abitato pistoiese, ed espropriato dal Comune per realizzare una strada di collegamento fra il Viale Italia e la via Antonelli. Lamentava che l’indennità di espropriazione, determinata dalla Commissione Provinciale Espropriazioni in euro 77.832,00 era inadeguata, in quanto al terreno doveva riconoscersi natura edificabile.
L’Amministrazione convenuta si costituiva e sostenendo, al contrario, che il terreno non era edificabile, in quanto destinato dal piano regolatore urbanistico a viabilità e verde pubblico, svolgeva domanda riconvenzionale perché l’indennità venisse determinata in misura inferiore.
Veniva disposta consulenza tecnica.
La causa, infine, era posta in decisione, sulle conclusioni sopra trascritte.
                                        Motivi della decisione
Il problema della qualificazione dell’area espropriata come edificabile o non edificabile, ai fini della determinazione dell’indennità, è diventato un problema di lana caprina, ossia uno pseudo-problema, una volta affermato il principio, di diritto costituzionale, che l’indennità deve tendenzialmente corrispondere al valore venale dell’immobile espropriato. L’indennità, sostanzialmente, o meglio in soldoni, effettivamente e non solo metaforicamente, deve dare all’espropriato quell’utile economico che la vendita dell’immobile nel libero mercato gli avrebbe dato. Tale criterio, che è un principio di giustizia, prima ancora che un criterio, ha l’ulteriore vantaggio di conferire all’indennità di espropriazione un contenuto oggettivo, corrispondente ad un dato reale, che è il prezzo di mercato (l’unica difficoltà può essere, semmai, quella di selezionare con esattezza gl’indici di riferimento necessari per verificare il prezzo di mercato), e non più ad un dato convenzionale, o cervellotico, dipendente da componenti astratte e matematicamente prestabilite, come 40%, 20%, semisomma, coacervi e roba del genere, di volta in volta adattata e corretta a discrezione ora dalla Cassazione, ora dalla Corte Costituzionale, e sulla quale per decenni  la giustizia italiana ha speso energie e soldi.
Di quanto ne risulti semplificata la materia, può avvedersi la stessa parte espropriata, nel caso specifico, se, anche partendo dal suo presupposto che il suolo dovesse, per la complicata faccenda del conformativo e del lenticolare (vecchi espedienti della giurisprudenza per cercare di ragionare su una materia irrazionale di per sé), provi a immaginare che prezzo avrebbe potuto ricavare dal mercato, mettendo in vendita al migliore offerente un terreno interamente destinato dal piano regolatore a strada e verde pubblico. Certo, nessuno, se non privo di senno, avrebbe potuto offrire i 400 euro a metro quadrato che esse pretende nelle sue difese, né, ovviamente, sono stati portati testimoni per dire che c’erano state offerte o pour parler su una tale base: trovare uno disposto a buttare 400 euro a metro quadrato per un terreno che si sa dovere diventare strada pubblica. 
Implicitamente consapevole  di ciò, ecco che la parte espropriata rinnega essa stessa il criterio oggettivo del valore di mercato – a cui pur dice di volersi attenere - per ripiegare su un criterio meramente teorico, virtuale, cioè finto: quello del valore che il terreno avrebbe avuto oggi, al tempo dell’esproprio, se nel piano regolatore risalente a cinquant’anni fa ( 1957, e che, per il punto che c’interessa, rimase pressoché invariato nel 1974 e nel 1993), non si fosse stabilito che doveva diventare strada, ma qualche cosa di diverso, e in qualche modo collegato alla situazione di edificabilità goduta dalle aree contigue. Chiaramente, il prezzo di mercato non si determina così, ma compulsando il prossimo e domandando ad ognuno che passa: Quanto mi date per questo pezzo di terreno, che sta per diventare strada pubblica? Il possibile acquirente potrà compenetrarsi nella storia del terreno, e, se è un giurista, anche nelle prospettive giuridiche di spuntare, magari dopo venti anni di causa, una indennità degna di un suolo veramente  edificabile, ma a suo rischio e pericolo: rischio e pericolo che, ben si sa, sono la componente negativa per eccellenza nel mercato, cosicché il prezzo non potrebbe che tenersi basso (sempre come prezzo di suolo edificabile).
Comunque, e dato che è la stessa parte attrice a portare il discorso sul conformativo e sul lenticolare (questo secondo aggettivo è stato introdotto nella materia per la prima volta, crediamo, delle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 23.4.2001 n. 173, ed è entrato nell’uso corrente di una infinità di motivazioni successive, molte volte senza por mente a che cosa esso veramente voglia significare), anche su questo piano non c’è modo di fare diventare edificabile il terreno. Lenticolare dovrebbe significare l’individuazione, all’interno dello stesso strumento urbanistico generale (e non in un atto successivo, perché allora si avrà il vincolo espropriativo vero e proprio), e dentro una determinata zona di piano, della localizzazione precisa di una determinata opera di pubblica utilità, incompatibile con la destinazione funzionale della zona in cui ricade: un’eccezione alla regola generale della destinazione della zona, lenticolare perché si è andati a coglierla, insomma, con la candela in mano, o con la torcia come si cercano le lumache nell’oscurità della notte. Che poi l’aggettivo abbia una sua valenza dimensionale, è l’aspetto equivoco del suo significato, perché anche la zonizzazione è, volendo, un’operazione lenticolare, la quale stabilisce in maniera millimetrica dove finisce la campagna e dove comincia la zona artigianale, dove finisce questa e dove comincia quella residenziale, dove finisce la zona di espansione e dove comincia il centro storico, dove si trova la chiesa e dove la piazza, dove il giardino comunale e dove l’ospedale. Se lenticolare sta per circoscritto e rigorosamente delimitato (“la localizzazione puntuale di un’opera pubblica”, “il vincolo di destinazione a finalità di pubblica utilità che abbia carattere particellare”, “vincoli particolari, incidenti su beni determinati”, “la localizzazione nella singola area di un’opera pubblica”, “la destinazione specifica di singole aree, nel senso che nella planimetria del territorio regolato essa assume configurazione lenticolare all’interno di più vaste zone urbanistiche”, sono tutte definizioni della Cassazione, più o meno sfuggenti e sovente adagiate su un vizio tautologico, dove lenticolare significa sé stesso, ed è sinonimo di espropriativo per la ineluttabile ragione che espropriativo è sinonimo di lenticolare), resta da stabilire se la lenticolarità  permane quando, distanziando a poco a poco la lente dalla carta, i beni determinati da espropriare diventano due, tre, dieci, se le particelle, anziché una, diventano più, fino a prendersi magari tutto il foglio, se i proprietari colpiti dalla previsione dell’opera anziché uno sono due, o tre, o ventitrè, o quarantacinque, più tre usufruttuari e sei coltivatori diretti.  Dove finisce la lenticolarità e comincia la conformazione del territorio? Se il piano regolatore di una città decide di tracciare, alla romana, due grandi arterie incrociate, in forma di cardo maximus e decumanus, stabilendo al millimetro lunghezza, larghezza, estremi catastali, e conseguentemente la possibilità di conoscere in partenza tutti i soggetti interessati dalla futura espropriazione, si è in presenza di un’operazione lenticolare? Le definizioni sopra riportate non aiutano a dare una risposta. Si può, al massimo, osservare – ed è questa, probabilmente, l’esigenza da cui la Suprema Corte ha preso le mosse – la necessità di evitare che le amministrazioni comunali cerchino di eludere l’obbligo d’indennizzare gli espropriati anticipando la previsione dell’opera di pubblica utilità al momento stesso della pianificazione generale e facendo figurare, alla luce di concetti non normativi, ma di matrice prettamente giurisprudenziale, come vincolo conformativo della proprietà il futuro vincolo espropriativo.
In tale ottica, e comunque si vogliano dilatare o restringere i concetti significati da quelle formule sibilline, conformativo, lenticolare, ecc., non si può ragionevolmente sostenere che la via di collegamento fra due importanti arterie dell’abitato di CCC, come il viale Italia e la via Antonelli, fosse un’opera lenticolare, ossia una eccezione alla destinazione di una determinata zona, piuttosto che l’oggetto di una previsione di carattere generale, finalizzata alla funzionalità dell’intero piano urbanistico. E, d’altronde, ove pure si dovesse riconoscere, per assurdo, natura di vincolo espropriativo alla previsione della nuova strada, e, non tenendo conto di esso al fine di determinare l’indennità, risalire gli strumenti urbanistici antecedenti, il suolo non diverrebbe per questo edificabile, perché risultava verde pubblico già con il piano regolatore del 1974, mentre prima ancora, ossia a partire dal 1957, era soggetto a vincolo di viabilità e verde di rispetto e in parte agricola.
Escluso, dunque, che si possa parlare di area edificabile, vediamo quanto il suolo espropriato potrebbe valere come area agricola. Sul punto, già si profila un’altra delle spinose questioni, sulla quale si dovrà prima o poi porre mano, o sotto forma di intepretazione costituzionalmente orientata (neologismo giuridico che sta avendo più successo di conformativo e di lenticolare, e che è molto più pericoloso, perché, sotto il pretesto della costituzionalità, autorizza l’interprete a distaccarsi pressoché illimitatamente dalla lettera della legge), o da parte della Corte europea, se non provveda nel frattempo la stessa Corte Costituzionale. Tuttavia, il caso di specie non presenta, sotto questo aspetto, particolare rilievo problematico. La Commissione Provinciale Espropri ha determinato l’indennità di espropriazione in complessivi euro 77.832,00, in ragione di euro 18,00 per mq. Tale ammontare, che le due parti contestano in direzioni opposte, non contraddice al valore di mercato, dal momento che, per quanto si è detto, è vano il tentativo dell’attrice di fare passare per suolo edificabile un terreno che tale non è. Non solo, ma anche considerando la natura agricola del terreno, e ove se ne volesse determinare come tale, cioè come terreno agricolo, il valore di mercato, rimane valida l’osservazione che si è fatta sopra in ordine alla supposta ricerca di un valore di mercato, e cioè che la destinazione del terreno a strada, esistente già da vari decenni, costituirebbe una remora non indifferente per l’eventuale acquirente, con intuibili implicazioni negative sull’offerta del prezzo di acquisto, risultando ovviamente preferibile, a parità di somma, investire su un terreno agricolo libero che su un terreno gravato da un vincolo di viabilità, anche se avvantaggiato dalla ubicazione in zona altamente dotata di servizi di tipo urbano.
Ugualmente inaccettabile è la contrapposta pretesa riconvenzionale del Comune di disapplicare, in pratica, lo stesso VAM determinato dalla Commissione Provinciale Espropri, facendo rilevare che l’area è incolta e che pertanto non meriterebbe di essere valutata alla stregua di vivaio. La pretesa non è in linea con il secondo comma dell’art. 40 del DPR 327/2001, il quale prescrive che l’area non effettivamente coltivata sia valutata alla stregua del tipo di coltura prevalente nella zona, che nella pianura pistoiese è indubitabilmente quella vivaistica. Il terreno espropriato ha le attitudini dimensionali e di ubicazione del vivaio; il fatto che la proprietaria non lo utilizzi né come vivaio, né in altro modo, è, per la norma citata, del tutto irrilevante.
Per quanto riguarda, infine, l’indennità di occupazione, essa consegue alla determinazione dell’indennità di espropriazione, secondo i criteri stabiliti dall’art. 50 del D.P.R. 327/2001 (un dodicesimo dell’indennità di espropriazione per ogni anno di occupazione, dalla data di occupazione fino al decreto di espropriazione). E’ consequenziale al rigetto della domanda principale relativa alla indennità di espropriazione, la pretesa dell’attrice di una corrispondente maggiorazione dell’indennità di occupazione.
 Interessi e rivalutazione non sono dovuti, trattandosi di credito di valuta e non di valore.
Stante l’esito alterno del giudizio, ed il carattere della materia che, purtroppo, soffre ancora criticità interpretative, si compensano integralmente le spese processuali.
                                                   P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta sia la domanda principale, che la domanda riconvenzionale.
Dichiara compensate fra le parti le spese processuali. Pone a carico di entrambe, per metà ciascuna, le spese di consulenza tecnica, ordinando il rimborso pro quota a favore della parte che eventualmente le abbia anticipate per intero.
Così deciso in Firenze, il  4 aprile 2011.
     Il Cons. estensore                                               Il Presidente
  Dott. Paolo Occhipinti                                     Dott. Luigi Grimaldi